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Agenti di Commercio
(enasarco) Agente di Commercio con deposito Agenti di
Commercio (enasarco) Agenti di Commercio con deposito Rappresentante
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(senza Partita Iva) Sub Agente Segnalatore Informatore Agenzie di
Rappresentanza Direttori Commerciali Capi Area Procacciatori d'Affari
Collaboratori (con Partita Iva) Collaboratori (senza Partita Iva) Sub
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Finanza Credito Assicurazioni Legale Forniture per uffici ed aziende
Immobiliare Edilizia Lavori pubblici Indici Informazioni Industria
Informatica Telecomunicazioni Marketing Pubblicità Meccanica Medicina ed
estetica Orologi Gioielli Articoli da regalo L'agente di commercio è un
soggetto che assume in maniera stabile, senza vincolo di subordinazione,
l'incarico di stabilire dei contratti commerciali tra l'azienda e dei
clienti, in base a un accordo, chiamato contratto di agenzia, che lo
vincola a svolgere questo mandato su una precisa area geografica. L'agente
di commercio svolge quindi una attività commerciale in nome e per conto
dell'azienda che rappresenta e in questo si distingue dal procacciatore di
affari per la stabilità del suo mandato. L'azienda retribuisce l'agente di
commercio utilizzando una politica provvigionale, retribuendo cioè
l'agente di commercio in base al fatturato che esso produce.Talvolta tra
azienda ed agente di commercio si stabilisce che una parte della sua
retribuzione sia fissa ed una parte sia variabile, cioè ancorata al
fatturato. nella maggior parte dei contratti, non sussiste parte fissaGli
agenti di commercio in Italia si distinguono tra gli agenti monomandatari
ed agenti plurimandatari.Gli agenti monomandatari rappresentano una
azienda solamente, costituendo quindi virtualmente un'estensione
territoriale della rete di vendita di questa azienda. Gli agenti
plurimandatari invece rappresentano contemporaneamente più aziende,
diventando quindi delle figure più vicine ad un imprenditore commerciale
piuttosto che a un dipendente, come nel caso dell'agente monomandatario.
L'agente di commercio è una figura lavorativa autonoma, ed è preferito di
solito perché ha dei costi di gestione più bassi di un dipendente e
comunque proporzionali al fatturato.Il procacciatore d'affari è la figura
professionale di chi esercita attività di intermediazione per favorire la
conclusione di affari, quando l'attività è esercitata in modo saltuario ed
occasionale.In Italia tale definizione trova conferma nella normativa
fiscale, mentre viene considerato come un contratto innominato o contratto
atipico in quanto non espressamente menzionato dal codice civile. A
differenza dell'agente di commercio che ha come obiettivo il promuovere
affari il procacciatore si limita a segnalare le occasioni potenziali.
Inoltre mentre le segnalazioni da parte dell'agente fanno sorgere per ciò
solo il diritto alla ricompensa se senza un fondato motivo il preponente
non conclude l'affare, ciò non acade per il procacciatore. Ma la
differenza fondamentale resta il carattere occasionale e non sistematico
del rapporto con l'impresa.Mediatore - Il Codice Civile definisce
nell'articolo 1754 la figura del Mediatore come colui che mette in
relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere
legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di
rappresentanza. Il mediatore può rappresentare una delle parti solo nelle
fasi esecutive del contratto, ovvero dopo la sua conclusione. Il mediatore
ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è
concluso per effetto del suo intervento. La misura della provvigione e la
proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in
mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal
giudice secondo equità. Il diritto alla provvigione si prescrive in un
anno.Contratto di Agenzia - Con il contratto di agenzia una parte,
l'"agente" assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto
dell'altra persona, il "preponente", contro retribuzione, la conclusione
di contratti di zona determinata (art. 1742).Caratteristiche essenziali
del contratto sono:stabilità del rapporto: l'agente è un ausiliario
autonomo dell'imprenditore che, quando lavora per un'unica ditta, assume
la qualifica di lavoratore parasubordinato (ad esempio all'agente si è
dichiarato applicabile il nuovo rito del lavoro) Il reciproco diritto di
esclusiva: per quel ramo di attività e per quella determinata zona, il
preponente non può servirsi di altro agente e quest'ultimo non può
assumere incarichi da un altro preponente. L'agente ha diritto ad una
provvigione per tutti gli affari conclusi nella zona di esclusiva
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